DEITENFR

Statuto

Statuto COMITATO PERMANENTE SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS”

 

Art. 1) Denominazione e sede

  1. E’ costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e del Codice civile, l’Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale denominata: COMITATO PERMANENTE SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO
    ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS, in brevità anche solo COMITATO PERMANENTE SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEOASD APS” o “C.P. SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO ASD APS” qui di seguito denominato “Comitato Permanente” o, in breve, “CP”.
  2. A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l’acronimo APS.
  3. Il Comitato Permanente, fondato a Moena il 10 Febbraio 1972 su iniziativa di Franco Ceccato della Ex Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, è nato con lo scopo di tutelare e garantire nel tempo lo spirito, il prestigio le tradizioni e la continuità di indirizzo della manifestazione sportiva dilettantistica nazionale nota in allora sotto la dizione di “Meeting Interbancario”, ora “Ski Meeting Interbancario Europeo” (di seguito SMIE).
  4. Lo SMIE è una manifestazione sportiva dilettantistica internazionale, partecipata da dipendenti in servizio o in quiescenza di Aziende di Credito e Società Finanziare Europee. Il Comitato Permanente assegna l'organizzazione dell'evento annuale a un Comitato Organizzatore e/o a una banca promotrice, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento attuativo.
  5. La denominazione “SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO”, la denominazione “COMITATO PERMANENTE SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO - Associazione Sportiva Dilettantistica APS” nonché la denominazione e il simbolo distintivo dello “SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO”, sono riservati e protetti da brevetto internazionale e di esclusiva titolarità del Comitato Permanente.
  6. Le lingue usate nelle comunicazioni ufficiali del CP sono l’italiano, il tedesco, l’inglese ed il francese. Per le interpretazioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle Convenzioni e delle Deliberazioni degli Organi Sociali prevale il testo italiano.
  7. L’associazione ha durata illimitata.
  8. L’associazione ha sede legale presso il Circolo Dipendenti UniCredit di Verona, sito in VERONA (VR), Vicolo Due Mori n. 5/A. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Comitato Esecutivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
  9. L’Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Comitato Esecutivo.

 

art. 2) Finalità e Attività

  1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.
  2. In particolare, l’Associazione:
  1. organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l’educazione all’impegno e l’assunzione di responsabilità;
  2. sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell’integrazione, dell’inclusione e della coesione sociale;
  3. accoglie e promuove esperienze di volontariato;
  4. finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all’esercizio delle responsabilità e all’espressione della dignità della persona umana.
  1. In qualità di ASD, l’Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti di Unione Sportiva ACLI quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).
  2. Nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all’attività:
  1. SCI nelle sue diverse discipline, con riferimento allo SCI ALPINO e allo SCI DI FONDO.
  2. GINNASTICA in tutte le sue discipline e con particolare riferimento all’ATTIVITA’ SPORTIVA GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE AD AL FITNESS e alla GINNASTICA PER TUTTI.
  1. L’Associazione può esercitare in via principale, oltre all’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, Lett.t), anche le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017: Statuto
  1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, Lett.f);
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, Lett.i);
  3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D.Lgs.117/2017, art.5, C.1, Lett.k).

A titolo di esempio, e non con intento esaustivo, l’associazione si adoperarà per promuovere gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, con particolare attenzione alle discipline sportive sopra citate, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro formazione psico-fisica, socio-culturale. In particolare, l'associazione è detentore dei diritti, assegnatore, promotore e patrocinante esclusivo dello “SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO”: ne cura il quadro, la continuità, lo sviluppo, il rispetto della tradizione ed il prestigio dell'evento internazionale. L'associazione assegna l'organizzazione dello “SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO” ad un’azienda di credito europea e/o ad un Comitato Organizzatore costituito da Enti, Associazioni e/o Società rappresentanti località turistiche e aree sciistiche.

  1. L’Associazione persegue le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo attraverso lo svolgimento continuato delle predette attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi.
  2. L’Associazione può svolgere le proprie attività anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.
  3. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Esecutivo.
  4. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del CTS.

 

art. 3) Volontario e attività di volontariato

  1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente Statuto, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo dell’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
  5. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Comitato Esecutivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
  6. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
  7. L’Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

 

art. 4) Ammissione DEGLI ASSOCIATI

  1. All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell’Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.
  2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all’Associazione.
  3. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
  4. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
  5. Possono aderire all’Associazione altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
  6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
  7. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma  2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
  8. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Comitato Esecutivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
  9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l’Associazione per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne o della persone con limitata capacità giuridica.
  10. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola.
  11. L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
  12. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  13. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
  14. La quota sociale, eventualmente deliberata dall’Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.Statuto

 

art. 5) Diritti e doveri

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  2. essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  3. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  4. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
  5. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  6. denunziare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS.
  1. Gli associati sono tenuti all’osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall’Assemblea.

Spetta, inoltre, agli associati:

  1. rispettare le delibere degli organi sociali;
  2. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  3. non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione;
  4. versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

 

art. 6) Perdita della qualifica di associato

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Comitato Esecutivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Comitato Esecutivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
  3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 5 del presente statuto può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata  del Comitato Esecutivo che deve essere comunicata all’interessato entro i successivi dieci giorni.
  4. L’interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Comitato Esecutivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15  giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Comitato Esecutivo.
  5. L’Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Comitato Esecutivo, dopo aver ascoltato l’interessato in contradditorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell’organo Assembleare.
  6. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

 

art. 7) Organi sociali

  1. Sono organi sociali dell’Associazione:
  1. Assemblea degli associati (comunemente denominato Comitato Permanente);
  2. Comitato Esecutivo;
  3. Presidente;
  4. Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
  1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e del Revisione legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

art. 8) Assemblea degli associati (comunemente denominato Comitato Permanente)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli associati.
  2. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.
  3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L’eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l’esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.
  4. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell’Assemblea  si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
  6. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
  7. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
  8. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
  9. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Comitato Esecutivo lo ritiene necessario.
  10. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
  11. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  12. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
  13. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
  14. Sia per l’Assemblea Ordinaria, sia per quella Straodinaria, é ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota

 

art. 9) Compiti dell’Assemblea

  1. L’Assemblea:
  1. determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  2. nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
  3. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera in merito al numero dei componenti il Comitato Esecutivo nei termini di cui al successivo art. 12 del presente statuto;
  7. delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall’aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione  del Comitato Esecutivo;
  8. delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso  in merito alla delibera di esclusione  del Comitato Esecutivo;
  9. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  10. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
  11. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

 

art. 10) Assemblea ordinaria

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  2. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,  i componenti del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

 

art. 11) Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria modifica l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno 50%+1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Statuto
  2. L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la<s> </s>trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4  degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.
  3. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

 

art. 12) COMITATO ESECUTIVO

  1. Il Comitato Esecutivo governa l’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il Comitato Esecutivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 7 membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo.
  3. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
  4. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
  6. Ai membri del Comitato Esecutivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
  7. Il Comitato Esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
  8. In particolare, tra gli altri compiti:
  1. amministra l’Associazione,
  2. attua le deliberazioni dell’Assemblea,
  3. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  4. predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  7. è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  8. delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati.
  1. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Comitato Esecutivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Comitato Esecutivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti del Comitato Esecutivo.
  3. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati membri che sono risultati “non eletti”. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l’assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi membri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare membri del Comitato Executivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l’Assemblea per nuove elezioni e il Comitato Esecutivo si intende decaduto nella sua completezza.
  4. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

 

art. 13) Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Comitato Esecutivo.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Esecutivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Esecutivo in merito all’attività compiuta.
  5. Il VicePresidente, eletto dall’Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

 

art. 14) Organo di controllo

 

  1. Qualora siano superati,  per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all’art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico.
  2. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
  3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
  5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell’Assemblea, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Statuto
  7. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

 

art. 15) Revisione legale dei conti

  1. L’Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui  la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all’Organo di Controllo, ai sensi del  comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
  2. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

 

art. 16) Libri sociali

  1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Comitato Esecutivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato Esecutivo, debitamente vidimato.

  1. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

 

art. 17) Risorse economiche e patrimoniali

  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. attività di raccolta fondi;
  6. rimborsi da convenzioni;
  7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
  1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

 

Art. 18) Bilancio e rendicontazione

  1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.
  2. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
  3. Il bilancio è predisposto dal Comitato Esecutivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

ART. 19) Bilancio sociale

Il Bilancio sociale è  redatto dal Comitato Esecutivo nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 20) Divieto di distribuzione degli utili e l’obbligo di utilizzo del

patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

Art. 21) Convenzioni

  1. Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato Esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

 

art. 22) Personale retribuito

  1. L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
  2. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall’art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall’Assemblea dell’Associazione.

 

art. 23) I TESSERATI

  1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l’Associazione stessa risulta affiliata e sono rappresentati da:
  1. atleti;
  2. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
  3. giudici/arbitri;
  4. dirigenti;
  5. tecnici, istruttori;
  6. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata;
  1. L’Associazione (con l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva), deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
  2. I tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
  3. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
  4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

 

art. 24) Responsabilità dell’Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

 

art. 25) Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

 

art. 26) Norma di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.