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Statuto

Statuto della “COMITATO PERMANENTE SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO Associazione Sportiva Dilettantistica”

Art. 1    Costituzione e Sede

1. Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile, dell’articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986, e costituita l’associazione sportiva denominata: “COMITATO PERMANENTE SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO - Associazione Sportiva Dilettantistica” qui di seguito denominato “Comitato Permanente” o, in breve, “CP”.
2. Il Comitato Permanente, fondato a Moena il 10 Febbraio 1972 su iniziativa di Franco Ceccato della Ex Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, è nato con lo scopo di tutelare e garantire nel tempo lo spirito, il prestigio le tradizioni e la continuità di indirizzo della manifestazione sportiva dilettantistica nazionale nota in allora sotto la dizione di “Meeting Interbancario”, ora “Ski Meeting Interbancario Europeo” (di seguito SMIE). Lo SMIE è una manifestazione sportiva dilettantistica internazionale, partecipata da dipendenti in servizio o in quiescenza di Aziende di Credito e Società Finanziare Europee. Il Comitato Permanente assegna l'organizzazione dell'evento annuale a un Comitato Organizzatore e/o a una banca promotrice, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento attuativo.
3. La denominazione “SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO”, la denominazione “COMITATO PERMANENTE SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO - Associazione Sportiva Dilettantistica” nonché la denominazione e il simbolo distintivo dello “SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO”, sono riservati e protetti da brevetto internazionale e di esclusiva titolarità del Comitato Permanente.
4. Le lingue usate nelle comunicazioni ufficiali del CP sono l’italiano, il tedesco, l’inglese ed il francese. Per le interpretazioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle Convenzioni e delle Deliberazioni degli Organi Sociali prevale il testo italiano.
5. L’associazione ha sede legale presso il Circolo Dipendenti UniCredit di Verona, sito in VERONA (VR), Vicolo Due Mori n. 5/A.
6. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2    Scopi e finalità

1. L’Associazione sportiva:
a) Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportiva dilettantistica di tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un’attenzione particolare ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie: per la crescita umana e sociale dei propri soci l’associazione può promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative e formative compresa l’attività didattica per l’avvio ed il perfezionamento dell’attività sportiva dilettantistica;
b) Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;
c) Si impegna a conformarsi, rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento dell’Ente di promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI a cui intenderà affiliarsi, e a partecipare al programma di attività delle stesse;
d) L’associazione potrà aderire a ogni organismo Nazionale e Internazionale le cui finalità siano compatibili con quanto statutariamente previsto e che permettano un più efficace raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali;
e) Si impegna ad esercitare con lealtà la sua attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport;
f) L’Associazione sportiva non ha finalità di lucro, è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità di tutti gli associati ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
g) In particolare, l’associazione nasce per la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo dello SCI nelle sue diverse discipline (con particolare riferimento allo SCI ALPINO, lo SCI DI FONDO, lo SNOWBOARD). Nell’ottica della preparazione atletica degli atleti, inoltre, l’associazione può svolgere anche l’ATTIVITÀ GINNASTICA SPORTIVA FINALIZZATA ALLA SALUTE ED AL FITNESS.
L’associazione potrà in ogni caso estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline ricreative, ludico motorie, sportive e culturali per il migliore raggiungimento degli scopi sociali.
h) L’associazione può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, con particolare attenzione alle discipline sopra citate, realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro formazione psico-fisica, socio-culturale.
In particolare, l'associazione è detentore dei diritti, assegnatore, promotore e patrocinante esclusivo dello “SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO”: ne cura il quadro, la continuità, lo sviluppo, il rispetto della tradizione ed il prestigio dell'evento internazionale. L'associazione assegna l'organizzazione dello “SKI MEETING INTERBANCARIO EUROPEO” ad un’azienda di credito europea e/o ad un Comitato Organizzatore costituito da Enti, Associazioni e/o Società rappresentanti località turistiche e aree sciistiche.
i) L’associazione potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, collaborare per lo svolgimento di attività motorie e sportive, didattiche, formative, culturali nonché manifestazioni e iniziative sportive.
j) Per raggiungere tali scopi l’Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo dell’attività sportiva, della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, del turismo, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l’espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell’associazione..

Art. 3    Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4    Soci dell’associazione

1. Possono essere soci dell’associazione sportiva tutte le persone che ne condividono le finalità; non sono tuttavia ammessi soci temporanei;
2. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate, su modulo a ciò predisposto, al Comitato Esecutivo che le sottoporrà all’Assemblea dei Soci;
3. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito dell’Assemblea dei Soci approvare tale ammissione, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo dello Statuto;
4. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa;
5. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:
a. Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
b. Non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
c. Non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
6. Per le cariche che comportano responsabilità civile o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;
7. I soci sono tenuti:
a. Al pagamento della tessera sociale o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’associazione sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili;
b. All’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
8. La qualità socio si perde per:
a. Dimissioni;
b. Morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo
c. Sospensione, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni ed altre delibere prese dagli organi sociali;
- Qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’associazione sportiva.
9. Avverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione i soci possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea dei Soci e, in seconda, agli Organi di Giustizia del Coni.

Art. 5    I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che appartengono alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Discipline Associate a cui l’associazione stessa aderisce.
2. A titolo di esempio e non con intento esaustivo, i tesserati sono coloro che aderiscono a dette Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Discipline Associate in qualità di:
a) Atleti;
b) Dirigenti Sociali e/o Associati dell’Associazione stessa;
c) Ufficiali di Gara, Arbitri, Tecnici, Allenatori, Istruttori, etc. iscritti nei relativi elenchi ufficiali.
3. L’Associazione deve garantire ai tesserati quanto necessario per l’esercizio della relativa disciplina sportiva, con le stesse modalità previste per i propri associati.
4. I tesserati che prendono parte alle attività dell’associazione, analogamente a quanto avviene per i soci, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali.
5. I Tesserati potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione delle discipline sportive praticate dall’associazione nell’ambito delle relative Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e/o delle Discipline Associate a cui aderisce.

Art. 6    Gli organi dell’associazione

1. Gli organi dell’associazione sportiva sono:
a) l’Assemblea dei Soci (comunemente anche denominato Comitato Permanente);
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7    L’Assemblea dei Soci (comunemente anche denominato Comitato Permanente)

1. L’assemblea della Associazione Sportiva è l’organo sovrano;
2. È costituita:
a. Con diritto di parola e voto dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari;
b. Con diritto di parola:
- i membri, non soci, di eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro;
- personalità benemerite (ad esempio ex presidenti ed ex membri del Comitato Permanente usciti per motivi di età), non soci e, insignite di tale nomina da parte dell’assemblea dei soci, per il supporto e la collaborazione offerta all’associazione;
- eventuali invitati, su determina del Presidente o del Comitato Esecutivo.
3. Non sono ammesse deleghe;
4. E’ convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria, qualora:
a. la Presidenza ne ravvisi la necessità;
b. sia richiesto da un terzo dei soci.
La convocazione dell’assemblea soci:
a. Deve avvenire almeno 15 giorni prima dello svolgimento della riunione;
b. Deve essere affissa presso la sede;
c. Deve avvenire con un mezzo che garantisce idonea pubblicità. A titolo di esempio:
- A mezzo lettera, fax, e-mail, Newsletter, sms, WhatsApp, etc. spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati;
- Pubblicando l’apposito avviso sulla stampa periodica, e/o sul Periodico dell’Associazione, e/o sul sito dell’associazione o su piattaforme documentali e di comunicazione digitali con accesso riservato ai soci.
d. Deve indicare: la data e il luogo della riunione; l’ora della convocazione; gli argomenti all’ordine del giorno e il programma dei lavori.
5. Sono Compiti dell’Assemblea dei Soci:
a. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b. Eleggere il Presidente;
c. Eleggere il Comitato Esecutivo;
d. Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
e. Approvare il Conto Economico di previsione;
f. Approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
g. Definire la misura delle quote annuali di adesione;
h. Istituire commissioni e/o gruppi di lavoro;
i. Decidere gli indirizzi programmatici e verificarne l’attuazione da parte del Comitato Esecutivo;
j. Assegnare l’Organizzazione dello SMIE e determinare le relative quote di partecipazione;
k. Emettere, su proposta del Comitato Esecutivo, provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione del socio;
l. Determinare la decadenza dalla qualifica di socio;
m. Deliberare un plafond di spesa sotto il quale il Presidente, il Tesoriere ed eventuali altri delegati sono autorizzati ad operare disgiuntamente senza autorizzazione preventiva del Comitato Esecutivo per facilitare la gestione ordinaria della cassa e della Banca;
n. Avviare eventuali ulteriori sezioni sportive e/o di disciplina secondo quanto previsto dall’Art.2, Comma 1, sub. g);
o. Apportare modifiche allo statuto, approvare eventuali regolamenti e/o convenzioni;
p. Deliberare quanto in materia di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
6. Alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo l’assemblea dei soci è convocata per il rinnovo degli organi. L’assemblea, quando convocata per il rinnovo degli organi è convocata con all’ODG:
a. Elezione del Presidente;
b. Elezione, su proposta del Presidente, degli altri membri del Comitato Esecutivo secondo le caratteristiche dell’associazione e tenuto conto che devono essere obbligatoriamente eletti
I. due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
II. il/la segretario/a;
III. Il/la Tesoriere/a.
7. Sia in sessione ordinaria, sia in quella straordinaria, è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 8    Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L’assemblea straordinaria, quando all’Ordine del Giorno ha lo scioglimento dell’associazione è validamente costituita con i quorum previsti dal seguente articolo 22.

Art. 9    Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata o altra idonea forma di comunicazione spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 10    Il Comitato Esecutivo della Associazione Sportiva

1. Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo dell’Associazione sportiva.
2. È composto, compreso il presidente, dai 5 ai 7 membri.
3. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
4. Le riunioni ordinarie del Comitato Esecutivo sono convocate e presiedute dal Presidente quando ne ravvisi la necessità e l’urgenza, ovvero su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
5. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Il Comitato Esecutivo dura in carica 4 anni, ma decade qualora, per dimissioni o altri motivi, venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea.
7. I membri del Comitato Esecutivo non possono ricoprire cariche analoghe in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
8. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del membro del Comitato Esecutivo che partecipa e vota.

Art. 11    Compiti del Comitato Esecutivo

1. Sono compiti del Comitato Esecutivo:
a. La gestione ordinaria di tutte le attività amministrative e tecniche inerenti alla vita associativa;
b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c. proporre all’assemblea dei soci eventuali provvedimenti di radiazione da adottare verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
d. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
e. Sviluppare il programma stabilito dall’assemblea dei soci;
f. La gestione ordinaria di tutte le attività amministrative e tecniche inerenti allo SMIE;
g. Raccogliere, valutare e/o formulare in prima istanza, proposte di modifica dello Statuto, dei Regolamenti e delle Convenzioni inoltrati con relativo motivato parere all’Assemblea dei Soci;
h. Assumere provvedimenti, in caso d’urgenza e necessità, da sottoporre obbligatoriamente a ratifica dell’Assemblea Soci nella sua prima seduta utile.

Art. 12    Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
2. Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
3. Convoca e presiede il Comitato Esecutivo e ne cura le deliberazioni;
4. Stipula gli atti inerenti all’attività associativa;
5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Comitato Esecutivo alla prima riunione.

Art. 13    Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente

1. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario, ed in caso di impedimento di quest’ultimo, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Art. 14    Il Tesoriere

1. E’ responsabile della corretta impostazione delle scritture contabili, provvede alla riscossione delle entrate, esegue i pagamenti, predispone il Conto Economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario annuale.
2. Per i dispositivi di pagamento superiori al plafond determinato dall’Assemblea dei Soci è richiesta la firma abbinata con il Presidente o con un altro membro a ciò esplicitamente delegato dall’Assemblea dei Soci.

Art. 15    Il Segretario

1. Predispone e recapita la documentazione per le riunioni degli organi collegiali;
2. Procede alla stesura e diffusione dei relativi verbali. In caso di sua assenza nel corso di una riunione, può essere nominato un segretario ad hoc tra i presenti;
3. Assiste il Presidente per il disimpegno delle relazioni e/o della corrispondenza con i membri degli organi collegiali, con altre istituzioni e con terzi;
4. Cura la gestione dell’archivio.

Art. 16    Processi verbali

1. Di tutte le riunioni dell’Assemblea dei Soci (comunemente anche denominato Comitato Permanente), del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

Art. 17    Il rendiconto

1. Il Comitato Esecutivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
2. Il rendiconto consuntivo:
a. deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
b. deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 18    Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
2. I membri possono essere eletti anche tra i non soci e devono presentare una comprovata esperienza in campo amministrativo e contabile.
3. Nel corso della sua prima riunione, il collegio elegge il presidente.
4. Resta in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
5. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di tutti i membri e deliberano a maggioranza.
6. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Collegio, l’Assemblea dei Soci nel corso della sua prima riunione utile provvederà al re-integro dell’organo. Il neo-eletto rimarrà in carica sino a scadenza naturale dell’organo.
7. In caso di dimissioni o decadenza di due o tutti i membri del Collegio, l’Assemblea dei Soci nel corso della sua prima riunione utile provvederà all’elezione dell’intero organo che rimarrà in carica per i successivi 4 anni.
8. Il Collegio dei Revisori dei conti è tenuto:
a) alla verifica della correttezza della tenuta contabile;
b) all’esame del rendiconto annuale;
c) alla presentazione della relazione all’Assemblea dei Soci.
9. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del membro del Collegio dei Revisori che partecipa e vota.

Art. 19    Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 20    Libri Sociali

1. L’Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:
a) libro verbali delle Assemblee;
b) libro verbali del Comitato Esecutivo;
c) libro dei Soci;
d) libro dei Tesserati (se presenti).

Art. 21    Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune;
2. Data la natura di associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e conseguentemente è vietato distribuire fra gli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
3. I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati.

Art. 22    Scioglimento dell’Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione ai fini sportivi dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.